Split Payment per i Professionisti

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Dal 1° luglio 2017 il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti dell’IVA) è obbligatorio anche per i professionisti. Lo ha previsto il decreto legge 50 del 24 aprile 2017, la cosiddetta manovrina fiscale, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo“.

Come noto, la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto l’articolo 17-ter al D.P.R. 633/72, che al 1° comma stabilisce per la Pubblica Amministrazione un meccanismo di scissione dei pagamenti, in base al quale la Pubblica Amministrazione che acquista beni e servizi è tenuta a versare direttamente al fisco l’IVA addebitata in fattura.

La normativa, quando è stata introdotta, escludeva dal novero dei destinatari i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 17 ter del D.P.R. 633/72 i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito.

Split Payment per i professionisti

Il decreto legge n. 50/2017 invece estende anche ai suddetti professionisti gli adempimenti previsti per i soggetti di cui al comma 1. In particolare, il D.L. n. 50/2017 ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.

L’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Dal 1 luglio 2017 i professionisti non ricevono più tutto l’importo indicato in fattura, ma la differenza fra detto importo diminuito dell’IVA che sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Per effetto di questa norma, i professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione, si troveranno sempre a credito di IVA e con una forte diminuzione di liquidità, dal momento che al mancato versamento al professionista della ritenuta d’acconto, già trattenuta dalla Pubblica Amministrazione si aggiunge il mancato versamento dell’IVA.

Cosa cambia con lo Split Payment per i professionisti?

In pratica, con l’applicazione dello Split Payment per i professionisti, occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA. La fattura (parcella) del professionista deve contenere sempre l’indicazione dell’IVA, che non viene quindi incassata dal professionista e che non genera un debito nei confronti del fisco.

La fattura non viene emessa con esigibilità immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti“. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse con il SDI deve essere compilato lo specifico campo “S”.

I professionisti quindi, sono di fatto soggetti a due “trattenute” sulle proprie parcelle: la normale ritenuta a titolo di imposta pari al 20% e l’IVA esposta in fattura, trattenuta dal committente. Come puoi capire da solo, per i professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione l’effetto è devastante.

Si richiama l’attenzione sulla necessità che al presente articolo venga data massima diffusione possibile, al fine di far sapere ai professionisti cosa cambia dal 1° luglio e garantire la corretta applicazione della normativa vigente sullo split payment per i professionisti.

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