Cosa Fare se il Professionista non Riceve la Certificazione delle Ritenute d’acconto

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certificazione-ritenute-accontoQuando un professionista emette la parcella relativa ad una prestazione effettuata ad un cliente, indica l’ammontare della ritenuta che il committente deve trattenere e versare al fisco.

L’obbligo di operare la ritenuta è a carico dei soggetti committenti (clienti) e non del professionista.

Pertanto, la ritenuta dovrà essere applicata anche qualora non sia indicata in parcella.

E’ esonerato dall’effettuare la ritenuta d’acconto il committente/cliente privato come ad esempio il cliente non titolare di partita Iva che si rivolge al commercialista per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il versamento della ritenuta dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso al professionista con il modello di pagamento unificato F24.

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di percezione dei compensi, il professionista riceverà, dai diversi committenti, le certificazioni attestanti i compensi erogati e le ritenute effettuate nei suoi confronti.

La certificazione attestante i compensi e le ritenute erogate servirà al professionista per verificare che i flussi finanziari collegati ai compensi siano stati effettuati correttamente e in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi al fine di scomputare dall’Irpef dovuta, quanto già versato in acconto per suo conto dai sostituti d’imposta.

Le certificazioni delle ritenute d’acconto rappresentano un supporto probatorio nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti l’omesso versamento delle stesse da parte del sostituto d’imposta.

Ma cosa fare se il professionista non riceve la certificazione attestante i compensi e le ritenute d’acconto erogate?

Ai fini dello scomputo delle ritenute subite, viene riconosciuto al contribuente (professionista), che non sia in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, di scomputare legittimamente quanto subito a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della fattura e della relativa documentazione proveniente da banche o altri intermediari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla parcella (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009 n. 68/E).

In particolare, i documenti da produrre in sede di controllo formale da parte dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 36 ter del DPR 600/73 sono:

– la copia della fattura emessa

– la documentazione bancaria attestante quanto percepito

– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove il contribuente dichiara sotto la propria responsabilità, che la predetta documentazione si riferisce alla fattura emessa regolarmente contabilizzata a fronte della quale non vi sono stati atri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

Esempio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il ___________ residente a ________ in via ________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 DPR n. 445/00 

DICHIARA

1) di avere emesso e regolarmente contabilizzato la parcella n. xxxx del xxxxxx nei confronti del sig./ditta _____________, come da copia allegata alla presente;

2) di avere incassato il corrispettivo di euro ______ al netto della ritenuta d’acconto di euro ______ in data ______ come si evince dalla documentazione bancaria allegata;

3) di non avere ricevuto la certificazione dell’avvenuta effettuazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta;

4) che la documentazione prodotta e allegata alla presente è riferita esclusivamente alla parcella richiamata e che a fronte della stessa non vi sono altri pagamenti da parte del sostituto.

Ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/00 la dichiarazione è sottoscritta e consegnata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto.

  1. Claudia 8 Lug 2014 | reply

    Salve,
    ho lavorato un periodo di 4 mesi nel 2012 da un datore di lavoro fatturando con prestazioni occasionali che non mi ha pagato le ritenute d’acconto nè consegnato le relative ricevute ovviamente. La mia commercialista mi ha chiesto le ricevute di prestazione occasionale e i bonifici che attestassero i pagamenti dicendomi che in caso lui avrebbe pagato la relativa multa. Io non sapevo affatto di questa Dichiarazione da fare, nè la mia commercialista mi ha chiesto di farla.
    Ma a chi andrebbe eventualmente consegnata?Sono ancora in tempo?
    La ringrazio

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