Operazioni con Paesi Black List

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acquisti-estero-black-listNell’articolo Professionisti e operazioni con l’estero abbiamo parlato di operazioni con paesi esteri appartenenti all’Unione Europea. Nei casi di operazioni Extra UE è invece necessario distinguere anche quelle effettuate con i paesi a regime fiscale agevolato o particolare, chiamati Paesi Black List.

Le caratteristiche dei Paesi cosiddetti “black list” sono sostanzialmente rappresentate da un livello di tassazione sensibilmente inferiore e da un regime particolarmente liberale di costituzione e disciplina delle società.

Anche in questo caso, la legge parla chiaro. I soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”).

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti localizzate nei paradisi fiscali, i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare la comunicazione con il nuovo modello “polivalente”.

La comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento con periodicità:

trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;

mensile: in tutti gli altri casi.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione tutte le operazioni che non superano i 500 euro.

Come deve essere presentata la comunicazione?

La comunicazione delle operazioni con paesi black list può essere presentata direttamente dal contribuente interessato avvalendosi del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato (solitamente il commercialista che tiene la contabilità).

Ma quali sono i paesi a fiscalità privilegiata?

I paesi a fiscalità privilegiata sono quelli ndividuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell’Economia e delle Finanze (per le società).

In particolare, si tratta degli stati di  Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Emirati Arabi, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts, Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Svizzera, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Uruguay, Vanuatu.

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