DVR per i Professionisti

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dvr-professionistiIl prossimo 31 maggio scade la proroga della validità dell’autocertificazione di valutazione dei rischi. Dal 1° Giugno 2013 tutti i professionisti e tutte le attività che impiegano nel comples­so almeno un lavoratore oltre al titolare sono quindi tenute a redigere il DVR.

Il DVR, ovvero il Documento di Valutazio­ne dei Rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/08 è un documento obbligatorio per tutte le attività che impiegano almeno un lavo­ratore oltre il titolare.

La valutazione dei rischi consiste nella valutazione e stima di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, che devono essere esaminati in relazione alla loro pericolosità e probabilità di accadimento. La stima di questa relazione, pericolo e rischio, è alla base del DVR, proprio perché permette di classificare il grado di rischio di situazioni potenzialmente dannose.

Chi è obbligato a redigere il DVR? L’obbligo ricade sul datore di lavoro, intendendosi per esso il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque colui che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva nel cui ambito il lavoratore svolge la propria attività. Sono quindi obbliga­ti a redigere il DVR tutti gli studi professionali, le azien­de e gli esercizi commerciali, an­che se impiegano solo stagisti o apprendisti oltre al tito­lare.

Chi è esonerato a redigere il DVR? Sono esonerati a redigere il DVR: i liberi professionisti senza dipendenti, le ditte individuali senza dipendenti, le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavorato­re e senza dipendenti, ad eccezione delle società semplici e le società in nome collettivo che sono sempre tenute a redigere il DVR.

Il DVR, una volta redatto, non ha sca­denza e non necessita di modifiche o aggiornamenti tranne che in determinati casi specifici.

Il documento di valutazione rischi deve riportare, oltre che una completa descrizione delle attività svolte all’interno del luogo di lavoro preposto all’analisi, una stesura di tutte le misure utilizzate per ridurre al minimo o eliminare del tutto i possibili fattori di rischio nello studio professionale o in azienda.

Il documento di valutazione dei rischi redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

– una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

– l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;

– il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

– l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

– l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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