PEC proroga: si o no?

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Visto l’approssimarsi del termine per procedere all’adempimento delle comunicazioni dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico, con una lettera datata 25 novembre 2011, ha fornito alcune indicazioni integrative alle Camere di Commercio sull’applicazione o meno delle sanzioni.

In particolare, viene evidenziato che sono intervenute numerose segnalazioni, da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l’impossibilità di far fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi PEC, che si sono concetrate proprio negli ultimi giorni prima della scadenza (29 novembre 2011).

Pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita informalmente anche l’Unioncamere, invita le Camere di Commercio di astenersi dall’applicare, almeno fino al 31.12.2011,  le sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine previsto.

La motivazione, si legge nella lettera circolare, sarebbe da attribuirsi alla situazione che “determini l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa“.

E’ auspicabile, a mio avviso, un intervento normativo che metta fine a dubbi ed interpretazioni. Quindi la domanda è: proroga si o proroga no? Intanto, fino al 31.12.2011 niente sanzioni.

Ecco il testo integrale della comunicazione:

“OGGETTO: Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art. 16, c. 6. DL 185/08) — Circolare n. 3645/C del 3/11/2011 – Indicazioni integrative.

Nell’approssimarsi del termine per procedere all’adempimento richiamato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto, con circolare n. 3645/C del 3/11/2011, a fornire a codeste Camere alcune indicazioni operative.

Nella predetta circolare, tra l’altro, era specificato che <<il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell`impresa stessa>>.

Al riguardo, si evidenzia che sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni, da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l’impossibilita di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di p.e.c. concentratasi nell’imminenza del termine sopra indicato, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.

Si ritiene che tale situazione determini l’impossibilita di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, é presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa.

Pertanto, avendo al riguardo sentita informalmente anche l’Unioncamere, si rappresenta a codeste Camere l’opportunità, in questa prima fase di applicazione della disposizione sopra richiamata e per evitare contenzioso di presumibile esito sfavorevole, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile alle Società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del ripetuto art. 16, c. 6, entro il termine del 29 novembre 2011.

Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell’adempimento sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà, e, comunque, ragionevolmente, almeno fino al1’inizio del nuovo anno, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro tale data.

Si ritiene, infatti, che anche la semplice contestazione di tale ritardo, per acquisire certezza dell’esistenza di specifica giustificazione nei singoli casi, contrasti in tale transitoria e generalizzata situazione di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito.”

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