Accertamenti Esecutivi decorsi 60 giorni dalla Notifica

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Al fine di incassare nel più breve tempo possibile, il legislatore fiscale con il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010,  ha modificato sensibilmente l’istituto dell’accertamento e quello della riscossione, unificandoli per creare un nuovo atto amministrativo più complesso per recuperare le somme richieste ai contribuenti.

In buona sostanza, il legislatore ha previsto che l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap emesso dall’Agenzia delle Entrate diviene immediatamente esecutivo se emesso a partire dalla data del 1° ottobre 2011 (tale termine era stato inizialmente fissato al 1 luglio 2011) e se relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

In pratica, l’avviso di accertamento si sostituisce alla cartella esattoriale che non deve più essere successivamente redatta e notificata. L’avviso di accertamento diventa così un atto esecutivo consentendo al fisco di accelerare i tempi della riscossione e arrivare ad una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria.

E con gli avvisi di accertamento esecutivi arrivano i nuovi codici tributo per la compilazione del modello F24. La risoluzione n. 95/E del 27 settembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate, istituisce 16 nuovi codici tributo per il versamento dei tributi e degli interessi da corrispondere per gli importi accertati (codice 9930 a 9945, leggi circolare per maggiori dettagli).

I codici tributo andranno indicati nella sezione erario in corrispondenza della colonna relativa agli importi a debito e dovranno essere compilati i campi riferiti al codice ufficio, al codice atto e all’anno di riferimento del modello di pagamento unificato F24.

  1. angiola 10 Apr 2013 | reply

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