Illeggittima l’Acquisizione Documentale senza l’Autorizzazione

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Leggendo i quotidiani economici e la rassegna stampa degli ultimi due giorni (avevo qualche arretrato da leggere, lo so!) il mio occhio è caduto su una notizia che ha suscitato il mio interesse: la sentenza n. 6909 di alcuni giorni fa che chiarisce che è illeggittima l’acquisizione documentale senza autorizzazione.

Se ricordi, l’articolo 52 del Dpr 633/1972 prevede che i verificatori per accedere nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per eseguire controlli devono essere muniti di un’apposita autorizzazione. Qualora si tratti di locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Se, invece, in questi locali non si svolge alcuna attività, l’accesso può essere eseguito solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni.

La sentenza n. 6909 della Cassazione chiarisce che l’accertamento è nullo se vi è stato un accesso presso lo studio del commercialista, adibito anche ad abitazione, per acquisire la documentazione fiscale, in assenza di autorizzazione della Procura della Repubblica.

Racconto brevemente il fatto affinchè tu possa comprendere bene i fatti: la Guardia di Finanza effettuava una verifica nei confronti di una società, recandosi presso l’abitazione/studio del commercialista che seguiva la società e acquisiva la documentazione fiscale, senza avere nessuna autorizzazione da parte della Procura.

La società proponeva ricorso e la commissione regionale, cui si era appellato il contribuente avverso la sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento in quanto riteneva illeggittima l’acquisizione documentale priva di autorizzazione. L’ufficio proponeva ricorso in Cassazione evidenziando che all’atto dell’accesso, il professionista non aveva sollevato nessuna obiezione.

I giudici della Cassazione però hanno ritenuto infondate le ragioni dell’Amministrazione finanziaria precisando che non era stata provata la circostanza che il professionista avesse soltanto la residenza anagrafica nello studio, senza in realtà abitarvi, e in ogni caso non era contestata la sua residenza in quel luogo.

Nonostante questa notizia sia stata riportata da numerose testate giornalistiche e autorevoli siti di informazione, ho preferito riportare anche qui nel blog questa notizia poichè non è infrequente che si verifichi questo caso, dato che conosco personalmente diversi colleghi che lavorano da casa. Spero possa essere utile!

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