Lo Spesometro

Tags: , , , , , , ,

Questo post nasce per rispondere ad una richiesta pervenuta in email ieri mattina.

Cosa è lo spesometro? E come funziona?

Con il termine spesometro si intende un nuovo adempimento (molto simile al vecchio elenco clienti/fornitori) introdotto con l’articolo 21 D.L. 78/2010 che obbliga professionisti e imprese a  comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate eventuali operazioni pari o superiori a 3.000,00 Euro.

L’adempimento consiste nella compilazione e  nell’invio di un modello, che contiene i dati del cliente (partita iva o codice fiscale) e l’anno in cui è avvenuta la transazione.

Le operazioni da comunicare, come precisa il decreto, devono essere rilevanti ai fini IVA e devono avere un importo pari o superiore a:

– 3.000,00 euro al netto dell’IVA per coloro che emettono fattura;

– 3.600,00 euro compresa IVA per coloro che non sono obbligati all’emissione di fattura (quindi coloro che emettono scontrini fiscali).

Sono obbligati a comunicare le operazioni in oggetto anche i contribuenti non residenti ma che sono provvisti di partita iva italiana.

Per potere adempiere a tale obbligo il venditore dovrà  richiedere all’acquirente o al committente il codice fiscale e il cliente non potrà sottrarsi dal fornire tale informazione. Se l’acquirente non è un cittadino italiano e quindi sprovvisto di codice fiscale, egli dovrà fornire i propri dati identificativi.

La comunicazione va fatta entro il 30 aprile di ciascun anno per i corrispettivi relativi all’anno passato.

Per il 2010, la scadenza è prevista per il 31 ottobre 2011 e l’obbligo deve essere adempiuto solo dai soggetti che hanno l’obbligo di fatturazione e per operazioni con importi superiori a 25.000 euro + IVA.  Questo perchè i contribuenti, soprattutto i dettaglianti, non sono in grado di fornire le informazioni necessarie per la comunicazione.

Per il 2011, i contribuenti dovranno comunicare le operazioni, per le quali hanno emesso scontrino fiscale, effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 e dovranno altresì comunicare, sempre per l’anno 2011, anche le operazioni  avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 (per le quali hanno emesso fattura).

Dal 1° maggio 2011 i dettaglianti devono obbligatoriamente identificare i clienti con il codice fiscale e dovranno munirsi di registratori di cassa adeguati.

La mancata compilazione e invio del modello sarà sanzionato con una pena pecuniaria che va da 258 euro a 2065 euro.

Nessun commento ancora.

Lascia un Commento

reset all fields

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.