Condannato Avvocato che Non Restituisce i Documenti

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Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Così recita l’articolo 24 della nostra Costituzione. L’avvocato che non consegna la documentazione al proprio cliente, di fatto, impedisce a quest’ultimo di agire per tutelare i propri diritti e interessi.

Egli non può rifiutarsi di consegnare la documentazione ricevuta per l’espletamento dell’incarico al proprio cliente, adducendo motivazioni di vario tipo (incluso il mancato pagamento della propria parcella per le prestazioni professionali svolte).

L’avvocato è tenuto a consegnare tutta la documentazione processuale ricevuta o prodotta nel corso del procedimento al nuovo difensore o al cliente, se quest’ultimo, per qualsiasi ragione decidesse di revocare il mandato professionale al proprio legale di fiducia. Il rischio che incorre il legale che non consegna la documentazione richiesta è quello di essere sanzionato dal proprio ordine (sanzione disciplinare).

Se non consegna i documenti al proprio cliente (divenuto ormai ex cliente), l’avvocato lede il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione Italiana. A stabilire questo importante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24080 del 17 novembre 2011.

L’avvocato deve prontamente restituire tutte le carte, gli atti originali o le copie fotostatiche ricevute dal proprio cliente (o prodotte nella fase di assistenza legale) non appena questi ne fa richiesta di restituzione. I documenti, precisano i giudici nella sentenza, non possono essere trattenuti nemmeno se le competenze professionali dell’avvocato non sono state saldate.

Anche il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 71 del 21 giugno 2018 aveva condannato un avvocato perché non aveva restituito la documentazione al cliente, nonostante i ripetuti solleciti della parte e dei nuovi avvocati di parte.

In quest’ultimo caso, si è ritenuta provata la responsabilità dell’avvocato. All’avvocato è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno con la motivazione di non aver fornito alcun chiarimento né giustificazione circa la mancata documentazione prodotta.

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