Nuove Regole per i Professionisti senza Albo

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professionisti-senza-alboAmministratori di condominio, councelor, grafici del web, osteopati, grafologi, sociologi, traduttori, kinesiterapisti e molti altri professionisti senza albo, per la prima volta nella storia hanno trovato una norma che li riconosce tutti.

E’ entrata da poco in vigore la legge che disciplina l’attività dei professionisti per cui non esiste un albo di riferimento.

La nuova legge (L. 4/2013) prevede che ogni professionista, a prescindere dalla sua iscrizione o meno a un’associazione professionale, dovrà riportare, in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, gli estremi della legge stessa. Qualora non dovesse farlo, il professionista potrà essere sanzionato per pratica commerciale scorretta, ai sensi del Codice del consumo.

Se il professionista invece è iscritto ad un’associazione, lo stesso deve rispettare una serie di obblighi aggiuntivi quali le regole deontologiche e la formazione permanente che devono essere garantite e controllate dall’associazione.

Attenzione però! La legge non obbliga i professionisti a iscriversi a un’associazione o a uniformarsi alla normativa tecnica Uni di riferimento, ma di fatto crea una graduatoria della qualità a seconda del percorso di verifiche e di attestati al quale il professionista decide di sottoporsi.

Alle associazioni professionali viene demandato un ruolo fondamentale ed importante a tutela dei consumatori (clienti dei professionisti). Ecco i principali compiti previsti per le associazioni professionali:

– valorizzare le competenze degli associati;

– garantire il rispetto delle regole deontologiche;

– vigilare sulla condotta dei propri associati.

Le associazioni professionali hanno inoltre l’obbligo di pubblicizzare sul proprio sito internet gli elementi informativi utili al consumatore come ad esempio l’atto costitutivo e lo statuto, la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, la composizione degli organismi sociali e così via.

Le associazioni possono anche decidere di diventare “marchio di qualità”. In tale circostanza dovranno rendere disponibili ai prestatori e ai destinatari, le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi di qualità. Queste informazioni possono essere rese anche mediante pubblicazione nell’apposito sito internet dell’associazione.

Il professionista che decide di iscriversi all’associazione professionale potrà richiedere alla stessa il rilascio di una attestazione che funge da bollino di qualità. La legge infatti nasce per fornire più garanzie a tutela del consumatore, all’insegna della qualità dei servizi e della trasparenza del mercato.

I consumatori potranno così scegliere più facilmente i loro professionisti in base alle loro competenze ed alle loro qualità.

  1. Gianluca Molina 20 Feb 2013 | reply

    Buonasera

    Ho ricevuto la vostra newsletter ed ho letto l’articolo.

    Sono un consulente informatico / webmaster ed onestamente non ho capito cosa sta succedendo… cioè dovrò riportare su contratti, fatture,ecc. gli estremi di questa legge?

  2. Elisa Marianini 21 Feb 2013 | reply

    Sono una pittrice e ho letto il vostro articolo ma vorrei anche io maggiori delucidazioni. Grazie

  3. Guido Volpi 21 Feb 2013 | reply

    Salve, sono un consulente informatico e anche io ho ricevendo la vostra newsletter e leggendo l’articolo non ho capito di preciso cosa dovrei aggiungere ai documenti emessi (fatture / fatture proforma / note di credito o anche altro??) c’è modo di avere maggiori informazioni?

    Ne approfitto per ringraziarvi, per il servizio che offrite!

  4. Antonino Salvaggio 21 Feb 2013 | reply

    Tutti i professionisti interessati dalla norma hanno l’obbligo di fare riferimento obbligatorio alla norma stessa in ogni documento e rapporto scritto con i propri clienti e/o committenti.

    Esempio:
    Paolo Rossi, grafologo disciplinato ai sensi della legge 4/2013

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