Prova Documentale in Originale

Tags:

L’esibizione di copie fotostatiche delle fatture di acquisto NON costituisce prova documentale in tema di accertamento del reddito di impresa.

Con la Sentenza n. 4502 del 25 febbraio 2009, infatti la Corte di Cassazione è intervenuta stabilendo che la disposizione dell’articolo 22 del D.P.R. 600/1973 costituisce norma derogatoria dell’ordinario regime civilistico delle prove documentali in merito all’equiparazione fra originale e copia della quale non sia contestata la conformità.

L’obbligo di conservazione degli originali delle fatture NON può dunque essere ovviato mediante esibizione di copie fotostatiche oppure faxate in assenza di idonea giustificazione da parte del contribuente per l’indisponibilità dell’originale.

Nessun commento ancora.

Lascia un Commento

reset all fields

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.