Risparmio energetico

Il Ministero dello Sviluppo Economico – che è l’istituto competente in materia di interventi per l’efficienza energetica – ha chiarito la portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 115/2008, affermando che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

La detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, applicabile fino al periodo d’imposta 2010, non e’ quindi cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Credito d’imposta per Imprese Agroalimentari

Sono state pubblicate le modalità operative per usufruire del credito di imposta riconosciuto alle imprese agroalimentari.

Il credito di imposta spetta alle imprese agroalimentari costituite anche in forma di cooperative riunite in consorzi che investono negli Stati membri o nei Paesi terzi al fine di incentivare l’acquisto di prodotti agricoli di qualità italiani all’estero ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 purchè indicato in dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta in cui è concesso e sia in quelle successive in cui il credito stesso è utilizzato.

Nel decreto interministeriale che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2010, n. 3, è possibile trovare tutte le istruzioni e le modalità operative per usufruirne.